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Patto educativo di corresponsabilità

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Messaggio Da Serafina Ven Ott 10, 2008 12:04 am

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere...........  Pertanto, è  proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)......

DAL DPR 235/2007 Art. 3.Patto educativo di corresponsabilità
.......................
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.".


Qui di seguito trovi una traccia (aggiornata) che, se lo vorrai, potrai usare per la elaborazione di un modello di PEC adeguato alle caratteristiche della tua scuola.

La restrizione alle "due settimane di inizio delle attività didattiche", oltre che un intervento ai limiti della salvaguardia dell'autonomia scolastica pone evidenti problemi di ordine organizzativo. Un possibile percorso attuativo potrebbe essere il seguente:
a) espressione di parere positivo da parte del collegio d.d. e delibera formale di adozione da parte del consiglio d'istituto nelle prime settimane;
b) successiva presentazione (unitamente allo statuto, regolamento ecc) ai genitori nell'ambito delle assemblee:
- per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (mese di ottobre); oppure
- dei genitori convocati per l'orientamento e l'illustrazione delle caratteristiche dei corsi di studio e delle opzioni
didattiche (dicembre-gennaio).

ESEMPI DI SCHEMA DI DELIBERA
CdD " il collegio dei docenti; visto l'art. 3, comma 3 del DPR 235/2007; vista la CM 3602/PO del 31/7/2008; vista la proposta del DS; tenuto conto del dibattito e delle proposte dei docenti, all'unanimità/maggioranza esprime parere favorevole al testo denominato "Patto Educativo di Corresponsabilità" allegato al presente verbale."

CdI " il consiglio d'istituto; visto l'art. 3, comma 3 del DPR 235/2007; vista la CM 3602/PO del 31/7/2008; visto il testo proposto dal collegio dei docentiin data......; tenuto conto del dibattito e delle proposte dei consiglieri, all'unanimità/ maggioranza delibera l'adozione del "Patto Educativo di Corresponsabilità" allegato al presente verbale."

Saluti e in bocca al lupo per il nuovo AS. Giuseppe Guastini
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n° 235)


Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico

- visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
- vista la CM Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008;
- preso atto che:

1) LA COMUNITA’ SCOLASTICA
1-la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera società civile;
2- la comunità scolastica è il complesso costituito dagli studenti, dagli organi e operatori scolastici, dalle famiglie e dai soggetti interni ed esterni, anche istituzionali o associativi, che collaborano nel perseguimento del successo formativo ed educativo;
3-il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce l’ecologia primaria entro la quale si realizza la transazione educativa e la condizione fondamentale del successo dell'impresa educativa;
4- la scuola è non soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di coordinamento, gestione, conservazione-ottimizzazione e partecipazione;

2) INSUCCESSO SCOLASTICO
la serie storica degli esiti scolastici rileva il mancato rispetto dei regolamenti quale fattore prevalente di insuccesso educativo e dei malfunzionamenti nell'erogazione dei servizi scolastici;

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

1) ETICA DELLA RESPONSABILITA'
1- L'osservanza delle norme di livello nazionale e regionale e dei regolamenti a livello d'istituto assume i caratteri di presupposto fondamentale e prioritario per la realizzazione degli obiettivi formativi d'istituto.
2- Scopo fondamentale del presente Patto è l'esplicitazione delle responsabilità, comuni ed individuali, connesse con i comportamenti contrari alla realizzazione delle istanze richiamate al punto 1 della premessa e l'assunzione dei conseguenti impegni per l'osservanza delle norme, per il miglioramento e per il ripristino delle condizioni di buon andamento in caso di violazione delle norme.
3- Le predette responsabilità si ripartiscono in responsabilità per violazione di norme generali dello Stato e responsabilità per violazione dei regolamenti d'istituto.

2) RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI NORME GENERALI DELLO STATO
1- Le responsabilità del personale scolastico.
Le responsabilità del personale della scuola sono disciplinate dalle norme richiamate nei punti che seguono.
a) Responsabilità del dirigente scolastico:
- art. 25 D.L.vo 165/2001: responsabilità gestionale;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Dirigenza dell'area V(dirigenti scolastici) e
contratto individuale di lavoro: responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali e ai risultati di
gestione;
- art. 18 D.L.vo 81/2008: responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro; a tale
proposito si richiama l'art 2, comma 1, lettera "a" che equipara alla figura del "lavoratore"
".....l’allievo degli istituti di istruzione....... nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione.....";
- art. 2048 Codice Civile (cc), secondo comma , responsabilità in ordine agli aspetti di carattere
orgazzativo in materia di vigilanza sullo studente minore;
- art. 361 Codice Penale (omessa denuncia) "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di
denunciare alla Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di
riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito
con la multa da lire sessantamila a un milione...... ". Per effetto di tale norma: "Ove il fatto
costituente violazione disciplinare (dello studente, ndr) sia anche ualificabile come reato in
base all’ordinamento penale,.......il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di
denuncia all’autorità giudiziaria penale ..... [dalla CM Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008].
b) Responsabilità del personale docente e non docente.
- art. 2048 cc, secondo comma: responsabilità in ordine alla vigilanza di prossimità sullo studente
minore;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): responsabilità in ordine agli obblighi
contrattuali;
- articolo 492 e seguenti del D.L.vo 297/1994 (Testo Unico sull'istruzione) con le modifiche
apportate dall'art. 2 comma 1 della Legge 25 ottobre 2007 n.176: responsabilità in ordine agli
obblighi professionali di natura non contrattuale.
- art. 19 D.L.vo 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro): responsabilità in ordine alla sicurezza nei
luoghi di lavoro in tutti casi in cui il personale in parola è equiparato alla figura del "preposto"
(art. 2, comma 1 lett. "e" del decreto citato);
2- Responsabilità dei genitori/affidatari.
- art. 30 della Costituzione Art. 30 "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio....": responsabilità in ordine all'obbligo scolastico (per
gli aspetti di dettaglio: DM n° 139 del 22/8/2007 e delibere regionali sul calendario scolastico);
- art. 2048 cc, primo comma "....La responsabilità del genitore (...) e quella del precettore (...) 
per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti
tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore
dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”,
rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto
compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore
stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n.
12501; 26.11.1998, n. 11984)....." [ dalla CM Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008]: responsabilità
educativa.
3- Responsabilità dello studente.
- Codici civile e penale, per le responsabilità conseguenti ai comportamenti illeciti, con le eventuali
attenuazioni derivanti dallo status di minore;
- D. P. R. del 24 Giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. del 21/11/2007 n° 235 " Rego_
lamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria": responsabi_
lità in ordine ai doveri scolastici.
- Articolo 20 D.L.vo 81/2008 (obblighi dei lavoratori): responsabilità in ordine alla sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle attività in cui lo studente è equiparato alla figura del "lavoratore" ('art 2,
comma 1, lettera "a").

2) RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI A LIVELLO D'ISTITUTO
1- Le carte fondamentali d’istituto (carta dei servizi, regolamento d’istituto, contrattazione integrativa d'istituto, Piano dell’Offerta Formativa, programmazioni di classe e disciplinari) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli studenti e diritti e doveri degli operatori scolastici la cui disciplina è devoluta all'istituzione scolastica.
2- Le carte fondamentali d’istituto, con esclusione delle parti soggette a tutela della privacy, sono pubblicate sul sito web della scuola e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
3- Il regolamento d'istituto in particolare individua e disciplina:
- i comportamenti contrari ai doveri scolastici da parte degli studenti e le relative sanzioni;
- il procedimento amministrativo dell'irrogazione della sanzione disciplinare;
- le modalità per la promozione di ricorsi contro le sanzioni irrogate agli studenti davanti agli
organi di garanzia d'istituto e regionale.

3) IL CONTRATTO FORMATIVO
Nell'ambito dei regolamenti a livello d'istituto la relazione educativa docente-studente è disciplinata dal “contratto formativo”. Il contratto formativo esplicita diritti e doveri dello studente, diritti e doveri dei docenti in connessione con il processo d'insegnamento-apprendimento ed è riportato nella programmazione di classe.

4) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri richiamati nel presente patto, ove non si configurino come più gravi violazioni o illeciti sanzionabili, si attua la procedura di composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoria comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta;
b) accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza ovvero non sussistente, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

5) IMPEGNI DI RECIPROCITA’
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, è pienamente consapevole:
a) delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità;
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano pienamente garantiti.


il genitore/affidatario il dirigente scolastico
.................................................... .......................................................
Serafina
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