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Messaggio Da Serafina Lun Ott 20, 2008 12:35 am

In questa scheda sono sinteticamente riepilogati i principali punti d’attenzione della legge “Brunetta” esaminati nell’ambito dell’incontro di studio&approfondimento incontro del 15/10/08; la scheda comprende:
- una nota di sintesi per il personale di segreteria;
- un format per la comunicazione interna che il DS è obbligato ad emanare (vedi) in ordine alle
novità della L. 133/2008.

Cordiali saluti Giuseppe Guastini



PRINCIPALI PUNTI D’ATTENZIONE DELLA LEGGE B R U N E T T A
(fannullone chi ?)

A) DATI IDENTIFICATIVI:
- DECRETO- LEGGE n° 112 25/6/2008
- LEGGE DI CONVERSIONE N° 133 DEL 6/8/2008
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

B) TESTI COLLEGATI:
- CIRCOLARE MIN. FUNZ. PUBBLICA E INNOV. N° 7/2008: chiarimenti art. 71
- CIRCOLARE MIN. F. PUBBLICA E INNOV. N° 8/2008: art. 71 - ulteriori chiarimenti.
- SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO MIUR EX ART. 64 (disponibile in bozza)
- ART. 3 DEL DECR-LEGGE 154 DEL 7/10/2008
(Le CM n° 7 e 8 si possono scaricare dal sito del Ministero della Funzione Pubblica www.innovazionepa.gov.it nella sezione RIDUZIONE DELLE ASSENZE NELLA PA)

C) RICHIAMO DEI PRINCIPALI ARTICOLI:
Art. 15: COSTO DEI LIBRI SCOLASTICI
ART. 27. TAGLIA-CARTA
ART. 29: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 46.RIDUZIONE DELLE COLLABORAZIONI E CONSULENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 64.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
ART. 71.ASSENZE PER MALATTIA E PER PERMESSO RETRIBUITO DEI DIPENDENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (VEDI SCHEDA CHE SEGUE)



SCHEDA DI SINTESI ART. 71

1) Decurtazione trattamento economico a seguito di assenze per malattia: di qualunque durata,
nei primi 10 giorni la retribuzione è limitata al solo trattamento economico fondamentale (comma 1).
2) Trattamenti più favorevoli previsti dai CCNL: restano fermi i trattamenti più favorevoli
previsti dal CCNL (comma 1)
DAL CCNL:
- ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia,.... oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche
quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione (cfr art. 19 per contratti TD).
- ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro...In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione....
2. ....se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera
retribuzione... .

3) Cumulo delle decurtazioni. La decurtazione prevista dal comma 1 non sostituisce ma si
sovrappone a quelle già previste dal CCNL (CM funz. pubblica n° 8/2008).

4) Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici: sono equiparate alla
assenza per malattia e assoggettate a decurtazione (CM f.p. n°8/2008 punto 1.2). Restano fermi i
trattamenti di maggior favore ex artt. 17 e 20 CCNL (punto 2).

5) Certificazione. Per “... assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e,
in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica” (comma 2).
Dalla CM funz. pubb. n° 7/2008:
“... nella nozione di “secondo evento” rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia
successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno....
.....la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera
assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi
successivamente protratta mediante altro/i certificato/i….
…..la qualità del medico - ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà
risultare dalla certificazione.

Dalla CM fz. p. N°8/2008:
Per le assenze dovute a visite specialistiche ecc “.....nel caso in cui l’assenza venga a coincidere
con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si
protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una
prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione
da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del
medico convenzionato con il S.S.N.”

6) Controlli. “ L'Amministrazione dispone il controllo....anche nel caso di assenza di un solo
giorno... fasce orarie di reperibilità....dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.” (comma 3)
DALLA CM f.p. N°7/2008: ….La norma impone la richiesta della visita fiscale...salvo
particolari impedimenti (vedi successivo punto 7).
DAL CCNL: ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA
12. …..Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

7) Discrezionalità dei controlli
DALLA CM f.p. N°8:
“.....nel caso di …visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione… deve valutare di volta in volta,...se richiedere la visita domiciliare di controllo.... In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto...”

Cool Indicazioni del dirigente scolastico:
Dalla CM n° 8:
“…..Si raccomanda ai dirigenti ...... di dare le opportune indicazioni al personale circa la necessità per i dipendenti di comunicare l’assenza per malattia con tempestività, comunicando il domicilio di reperibilità e inviando il relativo certificato. Si chiede quindi l’osservanza di quanto prescritto in materia dagli accordi collettivi...”
3. La programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalità
dell’amministrazione
Si raccomanda ai dirigenti competenti...di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, di chiedere e di verificare la documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa vigente) e a giustificazione dell’assenza. Sarà cura inoltre dei dirigenti competenti organizzare l’attività lavorativa in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell’offerta di servizi. In quest’ottica, è particolarmente rilevante l’attività di programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.

9) Trattamenti accessori. La disciplina relativa alla “distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa” appare ancora poco chiara; con esclusione delle assenze per maternità/ paternità, lutto, citazione a testimoniare, giudice popolare e per i permessi L. 104/92, il comma 5 prescrive: “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio” (comma 5).
Tuttavia:




DALLA CM N°7:
”..In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati....”

“....nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività...., mentre l’assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti”.

La prima parte della CM sembra escludere in modo generalizzato la corresponsione di compensi di natura integrativa, in regime forfetario, per i periodi di assenza; la seconda parte, viceversa, tiene conto non (soltanto) del dato temporale di espletamento della prestazione incrementale ma dell’attività di servizio svolta e dei risultati effettivamente conseguiti. In altre parole dovrebbero essere valutati l’attività svolta (non quella “non svolta”) e i risultati.
Senza considerare che il comma 5 si sovrappone agli articoli 2, comma 4 e 18, comma 5 del D.I. 44/2001, dal momento che la disciplina attuale (art. 88 CCNL) demanda al collegio dei docenti e al consiglio di circolo/istituto le deliberazioni formali relative alla “distribuzione” delle somme del fondo d’istituto, ai fini dell’applicazione della “seconda parte” della CM N° 7, sembra opportuno che gli stessi organi, in sede di valutazione finale, deliberino altrettanto formalmente in ordine alla validità delle prestazioni retribuite forfetariamente col fondo d’istituto.
Serafina
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