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Messaggio Da Serafina Gio Ott 09, 2008 11:57 pm

5.3. Trattamento economico e previdenziale
I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti e computati nell'anzianità di servizio.
La contribuzione figurativa, prevista al riguardo dall'art. 19 della L. 53/2000, non trova applicazione per i dipendenti dell'Istituto, per i quali è operante l'art. 19 del C.C.N.L. del 6/7/1995, che prevede la retribuzione dei permessi giornalieri e, di conseguenza, anche la copertura contributiva.
I permessi orari e giornalieri non rientrano nel computo dei giorni "utili" ai fini della corresponsione del compenso incentivante.
5.4. Diritto alla sede di lavoro più vicina e trasferimento ad altra sede - rinvio - (art. 33, 5° comma, L. 104/92; art. 19, L. 53/2000)
La legge 53/2000 ha modificato il comma 5° dell'art. 33 eliminando il requisito della convivenza; pertanto, il lavoratore, che assiste con continuità ed in via esclusiva un familiare disabile, parente o affine entro il terzo grado, può chiedere di essere trasferito ad altra sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Per quanto concerne le condizioni per l'esercizio dei diritti suddetti, si rinvia, per identità di disciplina, a quanto già illustrato al paragrafo 4.5.
6. Disposizioni a favore degli affidatari (art. 33, 7° comma, L. 104/92)
I benefici, sin qui esposti, a favore dei genitori o dei familiari di persona disabile, si applicano anche agli affidatari di persone con handicap grave.
Anche in questo caso sono necessari i seguenti tre requisiti, già accennati al precedente punto 5°, per accedere ai benefici ex art. 33: 1) assistenza prestata in via continuativa; 2) assistenza effettuata in via esclusiva dal lavoratore; 3) assenza di ricovero a tempo pieno del disabile.
Gli affidatari debbono far pervenire all'Ufficio di appartenenza la documentazione già indicata al paragrafo 4.3, oltre ad idonea documentazione, o autocertificazione, attestante lo status di affidatario.
Ancora una volta, si richiama l'attenzione di tutti i dipendenti sulle conseguenze penali relative a dichiarazioni difformi dal vero, alle quali si aggiunge la revoca del provvedimento concessivo del beneficio.
7. Dipendenti portatori di handicap grave (art. 33, 6° comma, L. 104/92; art. 19, L. 53/2000)
Il dipendente, disabile grave, può usufruire:
del permesso giornaliero di due ore;
di tre giorni di permesso mensile.
Sull'applicazione del 6° comma erano sorti problemi interpretativi riguardanti la cumulabilità, nell'arco dello stesso mese, dei due tipi di agevolazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, più volte chiamato a pronunciarsi in merito, aveva dapprima escluso la cumulabilità di tali permessi. Successivamente ha rivisitato la materia esprimendo un orientamento favorevole alla concessione cumulativa, nello stesso mese, dei predetti permessi.
L'art. 19 della L. 53/2000, introducendo al 6° comma la parola "alternativamente" dopo "può usufruire", ha dissipato i dubbi interpretativi sull'argomento.
Pertanto, in virtù dell'aggiunta operata, al dipendente disabile in situazione di gravità spettano alternativamente o i permessi giornalieri di due ore, oppure tre giorni di permessi mensili.
Il dipendente disabile grave ha anche diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Anche in questo caso valgono le considerazioni, già espresse nel paragrafo 4.5, al quale si rimanda, per l'analogo diritto spettante ai genitori o al familiare, che assiste un disabile parente o affine entro il terzo grado.
7.1. Documenti da presentare
Per fruire dei benefici anzidetti il dipendente interessato deve produrre all'Ufficio di appartenenza:
domanda con la quale richiede l'uno o l'altro dei benefici previsti;
apposita comunicazione indicando il periodo di assenza, oppure le ore di permesso;
certificazione della A.S.L. competente dalla quale risulti che l'interessato si trova in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica non né stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap.
7.2. Trattamento economico e previdenziale (art. 33, commi 2, 3 e 6, L. 104/92)
I permessi orari, di cui al 2° comma, sono retribuiti e sono computati nell'anzianità di servizio.
I tre giorni di permessi retribuiti mensili, di cui al 3° comma, sono computati nell'anzianità di servizio e coperti dal punto di vista contributivo.
Sia i permessi orari che i tre giorni di permesso mensile non rientrano nel computo dei giorni "utili" ai fini della corresponsione del compenso incentivante.
8. Permessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale
I benefici ex art. 33 spettanti al personale con rapporto di lavoro part time sono i seguenti:
PART TIME VERTICALE
permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;
permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate
PART TIME ORIZZONTALE
permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
permesso mensile di tre giorni per intero
Le SS.LL. provvederanno a far firmare, per presa visione, copia della presente circolare a tutto il personale in servizio presso le rispettive unità funzionali anche se in forza presso altra unità.
Ai dipendenti, che, alla data di ricezione della presente circolazione, siano assenti dal servizio per un periodo di lunga durata, a qualsiasi titolo, dovrà essere inviata tempestivamente copia della circolare stessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Andrea SIMI)
 




Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995
"Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 - modifica criteri"
Al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n. 211/1996 e Inpdap n. 34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della Legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.
Tale frazionamento, comunque,non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili. (1)
Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all'orientamento interpretativo Ministeriale sopra esposto.
Il Direttore Centrale
(1) Con Messaggio 16866 del 28 giugno 2007, l'INPS ha modificato tale limitazione introducendo delle specifiche modalità di calcolo.






Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 28 giugno 2007, n. 16866
"Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni."
Si fa seguito al messaggio n. 15995 del 18/06/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità.
Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.
E' necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili,indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.
Infatti, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente: (40/5) x 3 = 24
Similmente, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera: 8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana. Applicando l'algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente: (35/4,75) x 3 = 22,10
IL DIRETTORE CENTRALE GOLINO
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