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Messaggio Da Serafina Ven Ott 10, 2008 12:05 am

Decreto Ministeriale n. 42

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1; Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;
Decreta

Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
1.Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2.I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.
3.A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
4.Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Art. 2
Recupero dei debiti formativi
1.Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
2.Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi
1.Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
2.Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
3.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
4.Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel 1. terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
5.Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
6.Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.
7.Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.
8.Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline.
9.I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.
Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
1.Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.
2.Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.
3.Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello studente.
Art. 5
Risorse finanziarie
1.Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
2.I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.
IL MINISTRO
Fioroni
Serafina
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